• STATUTO FONDAZIONE  TRIPLA DIFESA DIFESA

    ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

    E’ costituita una Fondazione denominata  TRIPLA DIFESA .
    La Fondazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
    La Fondazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
    La Fondazione ha sede in Prato, via Filippo Filugelli 13, e Roma
    via A. Cervesato 34 oo159  la sua durata è illimitata.
    La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire in alcun modo – direttamente e indirettamente – utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione è aconfessionale ed apolitica

    ARTICOLO 2: FINALIT À E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
    L’associazione non ha scopo di lucro e promuove la realizzazione di un partito nazionale formato alle culture liberali e democratiche dell’occidente: la cultura socialista-nazionale del lavoro e della giustizia sociale; la cultura liberale dell’economia di mercato; la cultura cristiana della solidarietà familiare e sociale, con particolare rilievo alla valorizzazione della figura della donna ed al suo ruolo moderno; la promozione del collocamento della donna nelle posizioni apicali sia nel comparto economico-produttivo che nelle Istituzioni. Persegue finalità di valorizzazione del territorio nazionale attraverso una continua, metodologica e costruttiva azione di ricerca ed analisi sullo sviluppo sociale e culturale, economico, imprenditoriale.
    In particolare mirerà alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue reti per uno sviluppo sociale ed economico;
    all'analisi, monitoraggio e posizionamento sulle principali tematiche economiche ex sociali della Nazione;
    alla realizzazione di sinergie nonché di proposte e progetti con altre forze politiche omogenee;
    alla tutela e valorizzazione del territorio nazionale anche attraverso la difesa dei valori di primaria importanza quali: la legalità, il lavoro, l’ambiente, la promozione dei diritti civili, la sicurezza, l’integrazione sociale delle fasce deboli ed altri valori con simili caratteristiche;
    alla creazione di una community interattiva tra diversi soggetti politici finalizzata alla promozione e valorizzazione delle idee.
    Gli scopi dell’Associazione saranno realizzati attraverso la condivisione degli obiettivi, la continuità degli incontri tra gli associati, la trasparenza delle azioni poste in essere mediante una continua, moderata e determinata presenza su media. A tal fine l’Associazione potrà realizzare scambi di esperienze fra i soci, interventi formativi ed informativi, seminari, convegni, ricerche, manifestazioni  e quanto altro sia utile alla diffusione delle tematiche analizzate e sviluppate.
    Potrà altresì partecipare a qualunque tipo di iniziativa promossa o sostenuta da altre associazioni o altri Partiti Politici nazionali  ed internazionali, omogenei alla sua caratterizzazione ed alla sua identità;
    sviluppare e diffondere le proprie idee ed iniziative mediante la rete internet e similari o attraverso materiale divulgativo o altra forma editoriale multimediale (CD-ROM, Video, ecc.);
    organizzare e progettare, nella sede dell’associazione o fuori di essa, eventi attinenti allo scopo sociale, convegni, seminari, iniziative culturali, in proprio o con la collaborazione di altri Partiti politici, organismi culturali, sociali, economici, istituzionali omogenei;
    - tutela dei diritti civili;
    - tutela nei diritti penali;
    - assistenza sociale;
    - beneficenza.
    collaborare con alti Partiti politici a progetti comuni inerenti allo scopo sociale.
    - Istituire un nucleo anti degrado in ogni Regione, Provincia e/o Città.
    ARTICOLO 3: MEMBRI DELLA FONDAZIONE
    Sono membri della Fondazione i:
    - Fondatori
    - Benemeriti.
    Le  fondatrici sono   le  Signore  EDDA GIUBERTI e , MICHAELA LIANI vita  natural durante, salvo rinuncia.
    Ciascun Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata ad esercitare le prerogative di cui al presente statuto; e così in perpetuo.
    Possono ottenere la qualifica di Benemeriti le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.
    La qualifica di Benemerito non conferisce alcun diritto e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.  Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Benemeriti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
    - inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
    - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
    - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
    Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
    - trasformazione, fusione e scissione;
    - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
    - ricorso al mercato del capitale di rischio;
    - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    - apertura di procedure di liquidazione;
    - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
    I Benemeriti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.  I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.
    ARTICOLO 4:PATRIMONIO
    Il patrimonio della Fondazione è costituito:
    - dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori
    ;- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
    - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
    - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
    - dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura.
    Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla gestione del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più opportuno ed utile per il conseguimento degli scopi sociali.
    ARTICOLO 5: FONDO DI GESTIONE

    Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

    - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
    - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
    - da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
    - dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori;
    -dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

    ARTICOLO 6: ORGANI

    Sono organi della Fondazione:
    - il Presidente;
    - il Consiglio di Amministrazione;
    - il Direttore Generale, ove nominato;
    - il Tesoriere, ove nominato;
    - il Segretario, ove nominato;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti.
    Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno la loro attività gratuitamente; inoltre, potranno rendere – sempre a titolo gratuito e per conto della Fondazione – le loro rispettive prestazioni professionali per la realizzazione dei progetti volti al perseguimento degli scopi della Fondazione.

    ARTICOLO 7: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri. La sua composizione sarà la seguente:
    a)i Fondatori, ovvero da persone dai medesimi designati ai sensi dellarticolo 3;
    b)fino a tre membri nominati dai Fondatori con designazione adottata allunanimità.I membri del Consiglio di Amministrazione sub lett. b) restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.In ogni ipotesi di vacanza dalla carica di alcuno dei Consiglieri sub lett. b), i fondatori, all’unanimità, provvedono alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
    Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
    - definire le linee generali dellattività della Fondazione, nellambito degli scopi e delle attività di cui all articolo 2 del presente Statuto, e approvare i programmi di attività predisposti annualmente dal Comitato Esecutivo;
    - verificare i risultati complessivi della gestione e approvare il bilancio consuntivo;
    - approvare, ove opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
    -  nominare e revocare il Presidente della Fondazione, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;
    - nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;
    - deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;- deliberare, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori, in merito alla proposta allAutorità competente per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per ladunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e lora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero,  in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere dAmministrazione più anziano di età.
    Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.
    E ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

    ARTICOLO 8:PRESIDENTE

    Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da persona dal medesimo designata.Inoltre il Presidente:
    - convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
    - firma gli atti e quanto occorre per lesplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
    - cura losservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

    ARTICOLO 9: DIRETTORE GENERALE

    Il Direttore Generale è nominato, ove opportuno, dal Consiglio d’Amministrazione. All’atto della nomina, il Consiglio stabilisce funzioni e durata della carica.Il Direttore Generale, in particolare,- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
    - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
    - entro 60 giorni dalla fine del bilancio finanziario, predispone – in accordo con il Tesoriere – la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre allapprovazione del Consiglio di Amministrazione.
    - svolge ogni ulteriore compito affidatogli.

    ARTICOLO 10: TESORIERE

    Il Tesoriere è nominato, ove opportuno, dal Consiglio dAmministrazione. All’atto della nomina, il Consiglio stabilisce funzioni e durata della carica.Il Tesoriere, in particolare- cura la gestione di cassa,- sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;
    - entro 60 giorni dalla fine del bilancio finanziario, predispone – in accordo con il Direttore Generale – la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre allapprovazione del Consiglio di Amministrazione.
    - svolge ogni ulteriore compito affidatogli

    ARTICOLO 11: SEGRETARIO

    Il Segretario è nominato, ove opportuno, dal Consiglio dAmministrazione. All’atto della nomina, il Consiglio stabilisce funzioni e durata della carica
    Il Segretario, in particolare- assiste il Presidente ed il Direttore Generale nelle funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente della Fondazione,- verbalizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione- svolge ogni ulteriore compito affidatogli

    ARTICOLO 12: COLLEGIO DEI REVISORI

    Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio di Amministrazione, il quale designa anche il Presidente.
    Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile della Fondazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carico tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.Non possono essere eletti alla carica di revisori i componenti del Consiglio di Amministrazione.
    ARTICOLO 13:ESERCIZIO FINANZIARIO

    L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio dAmministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle norme di legge.

    ARTICOLO 14:SCIOGLIMENTO

    In caso di proposta alla competente Autorità per scioglimento della Fondazione ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il Liquidatore, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque lorganismo di controllo di cui allart. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    ARTICOLO 15:CLAUSOLA DI RINVIO

    Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonchÈ quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

    ARTICOLO 16:NORMA TRANSITORIA

    Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

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